Sempre dovuti i “superinteressi” ex 1284, IV comma a far data dalla domanda gudiziale
Cassazione sez. III Civile n,.23891 del 22 luglio 2026 8. Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “L’art. 1284, quarto comma, c.c. s’applica a qualsiasi domanda dicondanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio”.


