Gli interessi moratori, anche per le obbligazioni extracontrattuali, decorrono dalla domanda giudiziale e vanno liquidati dal giudice

La questione interesi moratori dopo le recenti pronunce ex 363 bis delle SSUU

Le Sezioni Unite hanno risposto ai rinvii pregiudiziali dei tribunali di Milano  e Parma e chiariscono che la mancata espressa liquidazione degli interesi moratori da parte del giudice nella sentenza di condanna non consente alla parte vittoriosa di integrare il titolo esecutivo mediante autoliquidazione nel precetto degli interessi ax 1284 quarto comma ma solo di quelli del primo comma. Ne discende che, ove il giudice provveda alla liquidazione dei soli "interesi legali" e non di queli moratori, si deve procedere con impugnazione della sentenza.  Resta dunque confermato l'orientamentio già espreso da Cass. 61 / 2023 che aveva chiarito come, ex 1284 quarto comma cc, gli interesi moratori decorrono dalla data della domanda anche per le obbligazioni extracontrattuali.

 

SSUU 12449, del 07/05/2024

Condanna al pagamento di interessi – Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di “interessi legali” – Mancanza di ulteriori specificazioni – Interpretazione – Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. – Esclusione – Fondamento.

Le SSUU hanno affermato il seguente principio: Se il titolo esecutivo giudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.

 

SSUU 12974, del 13/05/2024

Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. – Applicabilità ai crediti di lavoro e alle obbligazioni extracontrattuali – Inammissibilità sopravvenuta della questione pregiudiziale.

Le SSUU Civili pronunciandosi su questioni oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. («se gli interessi nella misura legale, contemplati dall’art. 429, comma 3, cod. proc. civ., spettino, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sulla base del saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, cod. civ. e se tale disposizione trovi applicazione anche nel caso di obbligazione derivante da responsabilità extracontrattuale»),rilevato che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno affermato il principio secondo cui «ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», rilevato, perciò, che, «alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove, come nel caso di specie, si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284, la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo ai fini della definizione del giudizio»; hanno dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Parma con l’ordinanza del 3/8/2023.

 

Cass.III Civile Ord. 61 del 3 gennaio 2023

Ritiene il Collegio che la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L’art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, iriducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l’inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell’art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell’articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.

 

 

 

 

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