Il punto, chiaro e lineare, della Cassazione: la CAI fonda un presunzione e la prova contraria compete all’assicuratore
Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 15431 del 3 giugno 2024
La disgressione che la società ricorrente svolge ha un profilo di fondatezza in relazione a quel passaggio della motivazione nel quale il Tribunale ha affermato che, a seguito delle contestazioni sulle modalità del sinistro svolte dalla società di assicurazioni, doveva essere la parte attrice (cioè il danneggiato, sostituito nella specie dal creditore cessionario) a provare che i fatti si fossero svolti come indicato in citazione.
Quest’affermazione è errata in diritto, perché l’art. 143,comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell’affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell’art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.
La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l’onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova; ma significa anche che l’onere della stessa ricade a carico dell’assicuratore e non del danneggiato, come invece l’impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l’ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146).
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