Ribadito in Cassazione: il preventivo confermato in giudizio dal carrozziere è idoneo a fondare la domanda

Cass.Terza Civile ordinanza 17670 del 26 giugno 2024

 

Pertanto, avendo il ricorrente presentato il preventivo e provato il danno, ha errato il giudice del merito dove ha ritenuto che ‘non può essere riconosciuta a parte appellante la somma di euro 3509,85, non avendo questa fornito la prova di aver effettivamente sborsato tali somme ed essendosi limitata a produrre un preventivo di spesa per le riparazioni dell’auto. Né la prova testimoniale del legale rappresentante della carrozzeria che ha visionato il veicolo, chiamato a confermare di aver redatto il preventivo, può essere utile a fondare la domanda (cfr. sentenza impugnata pag.3).
5.2. Di conseguenza, la circostanza che non sia stato provato l’esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell’attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio).

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