Tribunale di Torino: è abuso del diritto ridurre il massimale per la scelta del riparatore
Tribunale di Torino sez IV Civile GU Moroni sentenza 1165 del 26 febbraio 2026
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La ovvia premessa, prima di leggere la sentenza, è che si parla di clausole in polizze auto CVT, cioè che riguardano solo i danni diretti come atti vandalici, grandine e kasco .Ovvio invece che limitare il risarcimento in RC auto è pacificamente in contrasto con i principi regolatori della materia..
La sentenza torinese costituisce importante precedente.
Se da un punto di vista sostanziale è evidentemente iniquo pagare di meno lo stesso danno a seconda di chi lo ripara, da un punto di vista giuridico inquadrare la questione è più complesso. Infatti simili clausole sono state ritenute vessatorie (si veda la nosta rassegna di giurisprudenza di merito ) per più ragioni ed anche perché contrarie al Codice del Consumo in quanto in ipotesi limitative della facoltà di contrarre con terzi ove il terzo è il carrozziere di libera scelta. Ovvio infatti che pagare di meno ha l'effetto di costringe a scegliere il carrozziere indicato dalla compagnia.
Come noto in Cassazione ci sono state pronunce di segno diverso anche tra loro e questo perché ovviamente il giudizio di cassazione non può e non deve decidere sul merito di una clausola ma può ovviamente esprimersi solo sulla correttezza della motivazione della sentenza che su quella clausola si è espressa. E se non si centrano perfettamente i vizi (eventuali) della sentenza la stessa viene confermata.
In questo quadro assume rilievo la sentenza di Torino perché, accantonata ogni questione sulla vessatorietà, ha analizzato nel merito il contratto e i suoi effetti. Siccome l’unico effetto di quel contratto era "pagare di meno" il danno il Tribunale ha applicato i principi sull’abuso del diritto e ha detto, in sostanza, che seppur formalmente appaia lecito "pagare meno" quel danno solo perché il contratto così prevedeva tuttavia l’applicazione di quelle clausole che ciò consentivano era in contrasto che il principio di buona fede. Il Tribunale ha dunque applicato correttamente anche ai contratti assicurativi principi che la Cassazione da sempre utilizza per valutare la correttezza di ogni rapporti giuridico.
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