Il Tribunale di Torino: l’auto sostitutiva “in polizza” non esclude la risarcibilità del noleggio. No a limitazioni contrattuali in materia extracontrattuale

Tribunale di Torino sez IV civile GU Gemelli sentenza 1718 del 20 marzo 2026

  

Il Tribunale dopo aver (i) ritenuto appellabile la sentenza del GdP, (ii) disatteso le eccezioni sulla validità della cessione del credito, (iii) accertato la legittimità a proprorre l'azione risarcitoria ex 149 da parte del cessionario, ha ritenuto fondata la domanda  sulla base dei noti principi di cui a Cass. n. 32946/2024.

Lo ha fatto dopo aver analizzare e superare una delel  usuali contestazioni delle imprese assicuratrici secondo le quali quando nella polizza RC auto viene venduta una garanzia accecssoria relativa all'auto sostitutiva, il fatto di non averne fruito comporterebbe non solo la "rinuncia " a tale diritto ma anche una pretesa e non chiara "decadenza" dal diritto al risarcimento di tale voce di danno per un preteso "aggravamento dee danno"..

Sull'aggravamento del danno

"Oltre a ciò, come correttamente dedotto dalla difesa dell’appellante, l’assicurazione non ha allegato (men che meno provato) sia che vi fosse disponibilità di un’auto a noleggio da mettere a disposizione dell’assicurato/cedente al momento del sinistro (posto che l’art. 4.3 CGA afferma “tale prestazione [ossia l’autovettura sostitutiva] verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio”) sia la minor spesa che essa assicurazione avrebbe sostenuto ove l’assicurato/cedente avesse usufruito della clausola di cui all’art. 4.3 (posto che il servizio dell’auto sostitutiva all’assicurato è garantito mediante società di noleggio private, come è dato evincersi dalla lettura della clausola)."

Sulla illegittimità delle eccezioni contrattuali 

Del pari infondata è l’eccezione sollevata da parte (della compagnia) ex art. 1227 co. 2 c.c. con riguardo all’art. 4.3 della CGA, ossia in relazione alla condotta del cedente che non avrebbe usufruito della possibilità consentita ex art. 4.3 cit. di ottenere l’auto sostitutiva direttamente dall’assicurazione. Possibilità che, in tesi, avrebbe evitato completamente il danno costituito dal costo del noleggio.
Invero, (la compagnia) stante il fondamento legale dell’azione ex art. 149 cod. ass. esercitata dal cessionario, non è legittimata a sollevare eccezioni che si fondano sul contratto assicurativo intercorso col cedente (cfr. Cass. n. 21896/2017; Cass. n. 5928/2012: “l'azione diretta di cui all'art. 149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria … L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit. … l'azione diretta di cui all'art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l'inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore …”).

Vedi anche 

Gdp di Genova: lite temeriaria per l'assicuratore che non paga il nolo "perchè in polizza"

 

Tags: , , , , , , , ,

Categoria: In evidenza, Tutte le categorie

Invia un commento

Controllo Anti-spam *