Non opera la prescrizione eccepita dopo trattative stragiudiziali. Abuso del diritto e contrarietà a buona fede
Cass.sez.III Civile Ord.6270 del 17 marzo 2026
Questa Suprema Corte ha già più volte avuto modo di affermare che l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomodovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, rilevante ex art. 2 Cost., applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, il quale impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462,Corte di Cassazione – copia non ufficiale peraltro proprio in materia di trasporto marittimo; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348; Cass. 31 maggio 2010 n. 13208). Nell'adempimento del contratto, in particolare, il debitore è sempre e comunque tenuto, a prescindere dal tenore delle clausole contrattuali, improntare la propria condotta al rispetto di tale obbligo.
Si è al riguardo precisato che la buona fede o correttezza oggettiva costituisce:
a) regola di comportamento (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.), quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819; Cass. 22 gennaio 2009 n. 1618; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28056), che trova applicazione anche a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, per cui il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla violazione dei quali conseguono profili di responsabilità (v. Cass. 6 maggio 2020 n. 8494; Cass., 27 aprile 2011 n. 9404; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008 n. 28056; Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass. 13 aprile 2007 n. 8826; Cass. 15 febbraio 2007 n. 3462; Cass. 27 ottobre 2006 n. 23273;
Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651; e v. altresì Cass. 24 settembre 1999 n. 10511; Cass., 20 aprile 1994, n. 3775);
b) regola di interpretazione del contratto ex art. 1366 c.c. (v. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295);
c) criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte – altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. (in ordine alla quale v. Cass. 27 novembre 2012 n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale v. Cass. 10 luglio 2008 n. 18868; Cass. 26 gennaio 2006 n. 1689; Cass. 22 maggio 2001 n. 6956; e v. altresì Cass. 9 novembre 1998 n. 11264) – di integrazione del comportamento dovuto (v. Cass. 30 ottobre 2007 n. 22860), laddove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio – ovvero che non imponga attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass. 10 gennaio 2025 n. 656; Cass. 15 ottobre 2012 n. 17642; Cass. 18 settembre 2009 n. 20106; Cass., 30 marzo 2005 n. 6735; Cass., 9 febbraio 2004 n. 2422) -. Trattandosi di rapporto di fonte contrattuale, l’impegno generato dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto e alla qualità dei soggetti coinvolti (v. Cass. 30 ottobre 2007 n. 22860), da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto (v. Cass. 6 maggio 2020 n. 8494 e Cass. 29 gennaio 2013 n. 2071).
(…)
In questo contesto, va evidenziato che la questione della sollevata prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav. non può essere esaminata a prescindere dal contesto della specifica relazione intercorsa, a seguito della denuncia del sinistro, e dalla verifica di compatibilità con il canone della buona fede oggettiva quale regola di conformazione del comportamento e non come clausola morale.
(…)
In altri termini, occorre verificare la conformità al canone della buona fede oggettiva della condotta del vettore (o soggetto equiparato),Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che avvia o coltiva trattative risarcitorie, dispone accertamenti tecnici o perizie tramite suoi ausiliari o terzi qualificati e mantiene una condotta complessivamente incompatibile con l’intenzione di avvalersi della prescrizione, per poi eccepirla improvvisamente una volta avviata la lite.
D’altra parte, se la finalità della prescrizione è quella di dare certezza e stabilità nei rapporti giuridici, evitando che per effetto dello scorrere del tempo si disperdano le fonti di prova, rendendo disagevole, oltre che eccessivamente costoso, l’esercizio del diritto di difesa del debitore, nella riferita vicenda metterebbe conto verificare anche una distorsione sul piano funzionale dell’eccezione di prescrizione proprio in ragione del termine assai stretto di sei mesi, sì da integrare un possibile esercizio abusivo del diritto alla stregua della condotta tenuta dalle parti in lite (v. Cass. 30 settembre 2021 n. 26541; Cass. 15 giugno 2018 n. 15885).
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