Prime applicazioni e analisi dopo Cass. 10797/26 sulla abusivutà delle clausole che limitano la scelta del riparatore

Cassazione sez. III Civile, ordinanza 10797 del 23 aprile 2026 – clicca qui per legegre la sentenza 

Per decidere se la pattuizione è abusiva si guarda al suo effetto e non solo al suo contenuto semantico o giuridico – clicca qui per il commento di Dario Mastria 

Giudice di Pace di Bologna sentenza 1126 del 13 maggio 2026 – clicca qui per leggere la sentenza 

"La clausola in argomento va considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, in cui viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola ( cfr. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 20/3/2010, n. 6802).
Valutazione che nella specie non risulta invero dalla corte di merito correttamente operata. Atteso che la valutazione della clausola in argomento non può prescindere dal previo accertamento se essa sia stata al consumatore imposta ovvero risponda a libera accettazione all’esito di prodromica specifica trattativa (…) , va allora dalla medesima accertato se, in difetto di quest’ultima la clausola in argomento venga a configurarsi nella specie come abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato".

La Cassazione è giunta a questa pronuncia in quanto, sollecitata dai morivi di ricorso, ha verificato che la Corte d' Appello non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 33 n. 2 lettera t) del codice del consumo cioè non ha valutato  gli effetti presuntivamente vessatori della pattuizione di due diferse franchigie da applicarsi a medesimo danno in dipendenza di una scelta di mercato del consumatore. Effetti tali da determinarte evidenti e comunque presuntivi squilibri di diritti e di doveri nascenti dal contatto.

Limitare la facoltà di contrarre con terzi vuoi attraverso una franchigia, vuoi attrarverso una  penale vuoi attarverso la impsizione di massimali differenziati o comunque in combinazione con altri elementi del contratto, rende abusivo l'effetto della pattuizione e dunque la pattuizione stessa.

Se una tale pattuizione "di per sé sola" può certamente essere lecita il Codice del Consumo prevede invece  che se ne debbano valutare non soilo il significato semantico / giuridico ma anche gli effetti.

E in questio caso il giudice del merito non aveva verificato se "la clausola in argomento venga a configurarsi nella specie come abusiva in quanto volta a limitare la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato"

 

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