Non è frazionamento giudiziale del credito riproporre l’azione civile dopo la decadenza in sede penale.

Cass. III Civ. Sentenza n. 729  dep.. 17 gennaio 2017

Con la sentenza che si segnala sono stati affermato alcuni significativi principi di diritto tra i quali il primo ed il terzo risultano assolutamente innovativi:

– non costituisce abuso del diritto frazionare la domanda risarcitoria in sede civile per i danni al motoveicolo e in sede penale – mediante costituzione di parte civile e chiamata in causa dei responsabili civili – per i danni patrimoniali e non patrimoniali per lesioni personali e morte del congiunto;

– la successiva definizione del procedimento penale mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., comporta il venir meno dell’obbligo del giudice penale di pronunciare sulle domande civili;

– la successiva azione proposta in sede civile dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lesioni personali e morte del congiunto, già richiesto con la costituzione di parte civile, non è una scelta liberamente adottata diretta a parcellizzare il credito vantato, non costituisce abuso del diritto ed è perfettamente ammissibile e proponibile.

 

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