Micropermanenti e 139: la sofferenza morale, anche lieve, va ulteriormente liquidata.

Giudice di Pace di Roma, sentenza 27630 del 24 luglio 2013

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Commenti (1)

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  1. GABRIELE rOCCHETTI ha detto:

    Dissento totalmente da questa sentenza che si colloca in una scia di decisioni facilmente impugnabili e cassabili senza rinvio  per manifesta violazione del dictum delle sezioni Unite dell'11.11.2008  le quali hanno censurato proprio il criterio della regola proporzionale .( 1/3 , 1/2 , ecc ecc..,) adotta dal Giudice capitolino definito come procedimento errato . Era molto meglio,  giuridicanmente,  che il giudice in presenza di una microlesione si attenesse al disposto del 139  per liquidare una percentuale  imputandola a " danno morale   da  sofferenza " . Ricordo  in ogni caso che la sofferenza  cd transeunte fa parte della lesione ( non c'è lesione senza sofferenza ved.- diritto tedesco )    non è qualcosa in più che va a sommarsi al danno alla salute  . E' un aspetto TIPOLOGICO del danno non patrimoniale alla salute e non ha alcuna connotazione autona se non intacca altri diritti Costituzionalmente inviolabili diversi dalla salute ( art.lo 32  cost) e sottolineo ..il SE -. Questo dicono le sezioni Unite ed anche tuitte le massime della Cassazione successive al 2008 della terza sezione della Corte che prima facies sembrano discostrarsi ma che non si discostano affatto …..dalle sentenze gemelle .

    avv. Rocchetti Chieti

     

     

     

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