Dissento totalmente da questa sentenza che si colloca in una scia di decisioni facilmente impugnabili e cassabili senza rinvio per manifesta violazione del dictum delle sezioni Unite dell'11.11.2008 le quali hanno censurato proprio il criterio della regola proporzionale .( 1/3 , 1/2 , ecc ecc..,) adotta dal Giudice capitolino definito come procedimento errato . Era molto meglio, giuridicanmente, che il giudice in presenza di una microlesione si attenesse al disposto del 139 per liquidare una percentuale imputandola a " danno morale da sofferenza " . Ricordo in ogni caso che la sofferenza cd transeunte fa parte della lesione ( non c'è lesione senza sofferenza ved.- diritto tedesco ) non è qualcosa in più che va a sommarsi al danno alla salute . E' un aspetto TIPOLOGICO del danno non patrimoniale alla salute e non ha alcuna connotazione autona se non intacca altri diritti Costituzionalmente inviolabili diversi dalla salute ( art.lo 32 cost) e sottolineo ..il SE -. Questo dicono le sezioni Unite ed anche tuitte le massime della Cassazione successive al 2008 della terza sezione della Corte che prima facies sembrano discostrarsi ma che non si discostano affatto …..dalle sentenze gemelle .
Cassazione civ. sez. III ordinanza 10797 del 23 aprile 2026 Vessatoria la pattiuzione se l'effeto è quello abusivo di limitare la facoltà di contrarre con terzi Cassazione civ. sez VI ordinanza 34950 del 17 novembre 2021 Confermata la vessatorietà delle clausole che limitano risarcimenti e indennizzi penalizzando la libera scelta del riparatore di Dario […]
Tribunale di Verona GU Vaccari, Ordinanza in causa rg 4665/2023 del 24 11 2023 A ben vedere però va ribadito (si vedano sul punto l’ordinanza di questo giudice del 28.9.2017) come la norma in tema di mediazione sopra citata sia in contrasto con i principi fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata […]
Dissento totalmente da questa sentenza che si colloca in una scia di decisioni facilmente impugnabili e cassabili senza rinvio per manifesta violazione del dictum delle sezioni Unite dell'11.11.2008 le quali hanno censurato proprio il criterio della regola proporzionale .( 1/3 , 1/2 , ecc ecc..,) adotta dal Giudice capitolino definito come procedimento errato . Era molto meglio, giuridicanmente, che il giudice in presenza di una microlesione si attenesse al disposto del 139 per liquidare una percentuale imputandola a " danno morale da sofferenza " . Ricordo in ogni caso che la sofferenza cd transeunte fa parte della lesione ( non c'è lesione senza sofferenza ved.- diritto tedesco ) non è qualcosa in più che va a sommarsi al danno alla salute . E' un aspetto TIPOLOGICO del danno non patrimoniale alla salute e non ha alcuna connotazione autona se non intacca altri diritti Costituzionalmente inviolabili diversi dalla salute ( art.lo 32 cost) e sottolineo ..il SE -. Questo dicono le sezioni Unite ed anche tuitte le massime della Cassazione successive al 2008 della terza sezione della Corte che prima facies sembrano discostrarsi ma che non si discostano affatto …..dalle sentenze gemelle .
avv. Rocchetti Chieti