La riforma che non c’è: quelle compagnie estere che non applicano la Card dal primo gennaio sulle polizze stipulate anteriormente

Tribunale di Milano, Sezione X civile, ordinanza 10 marzo 2023 resa nel cautelare RG 1378/23

 

il testo del comma 2 art. 150 CAP

Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’art. 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023 e si applicano per i sinistri con accadimento da tale data.

l'interpretazione del Tribunale

Al riguardo l’interpretazione del nuovo testo dell’art. 150 C.A.P. nella parte in cui si riferisce ai sinistri con accadimento dal 1.1.2023 per individuare la data della sua entrata in vigore non appare così piana come parte ricorrente sostiene, se si pon mente al fatto che in materia assicurativa i sinistri vengono in rilievo non tanto e non solo nella loro materialità fenomenica, ma in via per così dire mediata, nella misura in cui formano oggetto del contratto assicurativo i rischi assunti dalla compagnia rispetto ai danni che ne derivano. D’altra parte il testo normativo ha ragionevolmente fatto riferimento alla verificazione dei sinistri dal primo giorno del corrente anno per consentire una adeguata organizzazione finalizzata agli adempimenti della Convenzione CARD da adeguarsi ad una base di calcolo annuale, ma sul piano logico-giuridico appare difficilmente sostenibile che abbia voluto vincolare le compagnie assicurative ad obblighi neppure considerati al momento della stipula dei contratti assicurativi già in essere.
Assai più convincente è invece la lettura di parte resistente, anche perché rispettosa del principio di autonomia contrattuale, che comporta che le parti nel caso del contratto assicurativo possano limitare l’oggetto del contratto ed il rischio assunto dall’assicuratore, non essendo in discussione che il ricorrente al momento della sottoscrizione della polizza oggetto di causa fosse consapevole che la stessa non prevedeva nelle condizioni allegate il risarcimento diretto, ed avendola probabilmente preferita ad altre di diverse compagnie, che invece tale opzione prevedevano, per un risparmio economico.
D’altronde, come si evince dal carteggio intercorso con l’ufficio reclami (v. doc. 2 ric.), non può dirsi che Sogessur s.a. si sia rifiutata sic et simpliciter di dar corso agli obblighi di cui al novellato art. 150 C.A.P., dal momento che già in data 2.1.2023 ha richiesto al fine di adeguarsiuna integrazione di premio pari a € 74,27, a fronte di un premio annuale già versato di € 193,64.

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Categoria: Giurisprudenza: procedura e rito, In evidenza, Risarcimento diretto

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