Il Tribunale (e la Corte) di Milano: non opera la compensatio col risarcimento se in polizza infortuni vi è rinuncia alla surroga

Tribunale di Milano, sez.X civile, est. Pres. D. Spera  sentenza n. 2894 – 11 aprile 2023

"Per l’effetto, si deve ritenere che la polizza “Fortuna” stipulata dal sig. B, stante la sua natura sostanzialmente previdenziale, soggiace prevalentemente alle norme dettate per l’assicurazione sulla vita, giustificandosi così l’inoperatività del principio indennitario, con la conseguenza che dalla somma liquidata a titolo di risarcimento in favore dell’attore non dev’essere scomputato l’indennizzo corrisposto dalla Zurich Insurance PLC. (…) Appare comunque doveroso precisare che l’esclusione della compensatio non può automaticamente e aprioristicamente estendersi a tutte le polizze infortuni: ove non sia stato pattiziamente derogato l’art. 1916 co. 4 c.c. torna ad operare il principio generale della compensatio lucri cum damno.Peraltro, è opportuno rilevare che, seguendo gli approdi delle Sezioni Unite (sent. n. 12564567 del 2018), affinché operi la compensatio tra il risarcimento del danno ed eventuali provvidenze percepite dal danneggiato, deve individuarsi lo scopo cui mira il beneficio collaterale che si pretenderebbe di scomputare. Ebbene, nel compiere detta valutazione con riferimento ad una provvidenza che ha fonte, non già legale (come sarebbe l’indennità di accompagnamento o la pensione di reversibilità), ma contrattuale (qual è il contratto di assicurazione), l’interprete non può esimersi dal ravvisare detto scopo alla luce della volontà delle parti. Al cospetto, dunque, di un contratto assicurativo (almeno quando esso non riproduce integralmente un modello tipico integralmente regolato dal codice, com’è l’assicurazione contro i danni alle cose), non è solo l’intentio legis che conta, ma soprattutto la volontà delle parti, autentiche interpreti delle loro pattuizioni. Del pari, al cospetto di provvidenze aventi fonte contrattuale, anche l’esistenza di un meccanismo di rivalsa non dev’essere riguardata unicamente sul piano dell’astratta previsione legislativa, ma dev’essere vagliata in concreto esaminando le specifiche pattuizioni dei contraenti. Sicché, nel caso in esame, la polizza infortuni stipulata dalle parti, prevedendo in concreto una rinuncia da parte dell’assicuratore al proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c., ha una finalità previdenziale e, quindi, assume in concreto una configurazione del tutto similare a quella delle assicurazioni sulla vita, rispetto alle quali la Suprema Corte esclude pacificamente l’operatività della compensatio"

"La causa del contratto quale misura dell’esercizio dell’autonomia negoziale è idonea pertanto a fare che l’indennizzo possa atteggiarsi in termini non meccanicamente riconducibili nell’alveo del principio della “compensatio lucri cum damno”, ciò in considerazione della possibilità di riferire un valore all’integrità fisica, da reperire consensualmente nella misura dell’indennizzo, costituendo la polizza una modalità di quantificazione delle conseguenze dannose dell’evento pregiudizievole. L’assicurazione sull’infortunio può quindi trovare la propria ragione non solo in relazione alla rimozione del danno ma anche nella precauzione a fronte di un evento negativo4 che può colpire la persona nella sua integrità psicofisica o nella sua capacità di produrre reddito di introdurre una forma di previdenza che non si sostituisce ma si affianca a quella indennitaria. Trattasi di prestazione funzionale a garantire, proprio a fronte dell’evento negativo incidente sull’integrità fisica, non solo l’elisione del danno attraverso il processo indennitario ma anche una maggiore tranquillità economica, introducendo così anche una forma di risparmio di pieno valore sociale."
 
 
 

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