In Gazzetta il regalo di Natale per le lobby: mobilitazione a Bologna l’11 gennaio

Art. 8 D L  23 dicembre 2013 n.145 in GU 300 del 23 12 2013

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Commenti (8)

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  1. Marco Tancredi ha detto:

    Io sono pronto a combattere!

    Avv. Marco Tancredi (TORINO).

  2. romeo ha detto:

    il decreto "ammazza diritto" è di una gravità estrema e va combattuto ad ogni livello.

    Le regalie e le "donazioni" della politica alle assicurazioni, all'interno delle quali si trovano "fior di politici" nei consigli di amministrazioni e quali avvocati fiduciari ( e questa vale per la destra e per la sinistra ), debbono essere denunciate  .

    Occorre una orgogliosa presa di posizione coinvolgendo su tutti gli ordini forensi e le associazioni dei consumatori che sembrano cadute in letargo. 

  3. avv. Marco Evangelista Corallo ha detto:

    E’ inutile girarci intorno! Il codice delle assicurazioni private, anno dopo anno,i arricchisce di norme che sembrano dettate direttamente dagli amministratori delegati delle compagnie. Noi avvocati siamo molti, ma non siamo ne’ uniti, ne’ rappresentati a dovere. Io avrei una proposta forte da fare e che vorrei condividere: agire sempre e comunque ex art. 2054, comma 1, c.c. , inviando la messa in mora solo ed esclusivamente al responsabile civile. Decorsi 10 giorni da ricevimento della messa in mora, si potrebbe notificare l’atto di citazione nei confronti del responsabile civile. ..a quel punto , il responsabile civile chiamerebbe in causa la propria compagnia. Cosi facendo , si potrebbero raggirare tutte le pformalità, le insidie e le ingiustizie disseminate nel codice delle assicurazioni private e, cosi facendo, tutte le poste di danno eziologicamente connesse al sinistro dovrebbero essere riconosciute (quindi, spese legali stragiudiziali, fermo tecnico ecc..).Il danneggiato, quindi, potrebbe scegliersi liberamente il proprio riparatore di fiducia. Tutti dovremmo seguire questa strada.Cosa ne pensate?

  4. Peppe ha detto:

    La penso come il collega Corallo circa la prima parte del suo post. Riguardo la "proposta" di agire contro il responsabile civile, è un'ottima idea, ma solo, appunto, sul piano delle idee. In pratica, mi pare irrealizzabile. Anzitutto perchè (non so dalle tue parti ma dalle mie capita spesso) il responsabile civile spesso è un nullatenente che ometterà di costituirsi. Poi perchè significherebbe annullare ogni possibilità di rapido risarcimento stragiudiziale, a danno del cliente, il quale, se non oggi, la prossima volta andrà dal più pragmatico collega della porta (massimo due) accanto (es.: danno materiale da 10.000 euro e responsabilità acclarata della ns. controparte; cliente che – giustamente – pressa perchè magari è rimasto a piedi; vallo a spiegare al danneggiato che intendi agire contro mister X e non contro la compagnia Y, la quale è già pronta a liquidarti). Salvo attuare tale politica "a singhiozzo". Ma soprattutto perchè non siamo coesi e i colleghi che si svendono per pochi euro sono tantissimi. Dall'introduzione del cod. ass. ad oggi ho decuplicato le citazioni. Prima perchè le compagnie non intendevano pagare onorari, poi per la vicenda del morale, per iva, fermo tecnico, e da ultimo (praticamente per ogni "microlesione") dopo la l. 27/12. Ho quasi sempre avuto ragione su tutti i fronti, come tutti i colleghi potrebbero con un minimo di studio, passione e coraggio. Ai CLD territoriali passo per il "catttivo", quello che fa sempre causa, che non si adopera affinchè il proprio cliente, il quale ha subito un urto di forte entità, ed ha subito una documentatissima distorsione del rachide cervicale (non certo quello che ha un solo certificato del curante) accetti la ridicola somma di 900/1.000,00 euro (ctp compreso) a tacitazione del danno. Poi tale sinistro costerà inevitabilmente a tali signori almeno 5-6 volte tanto, e saremo tutti felici, compreso il loro fiduciario. Ma a fronte di ciò, conosco una moltitudine di colleghi che hanno preferito, all'alba del card, un arrotondamento di qualche decina di euro del danno invece che del giusto onorario; che hanno spiegato ai propri clienti che il morale era una gentile concessione di babbo natale, finchè questi ha voluto; che fa la FILA dietro la porta dei liquidatori ai CLD che hanno approntato il servizio di pronta liquidazione per le micropermanenti (subito dopo la visita con quella vergogna dell'ordine dei medici che senza neppure analizzare la documentazione medica ha riconosciuto 0% di i.p.) per farsi liquidare subito i quattro soldi di cui sopra. Le compagnie tutto questo lo sanno e ci marciano sopra. Ecco perchè nulla cambierà, ed anzi peggiorerà. 

    • David ha detto:

      Non si potrebbe agire nei confronti della compagnia del responsabile civile, così come stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale?

  5. scettico ha detto:

    Una questione ,comunque, "non mi torna".

    Da un lato (art.150 ter) si prevederebbe il divieto di cessione del credito al diritto risarcitorio (divieto che dovrà risultare dal contratto stipulato con l'assicuratore): fin qui, per quanto discutibilissimo, tutto chiaro.

    Dall'altro (art. 147-bis), però,  si introdurrebbe la facoltà di risarcire, da parte dell'assicuratore, il credito in forma specifica (tralascio per ragioni di sintesi di dilungarmi sulla farragginosa-e a tratti incomprensibile-norma).

    Ebbene c'è un'espressione dell'art. 147 bis che testualmente recita:

    "(…) la somma corrisposta a titolo di risarcimento (…)è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione (…)"

    Che cos'è quest'ultima se non, di fatto, una cessione del credito risarcitorio a favore del riparatore?

    In altri termini: supponiamo che A abbia un sinistro e indichi la carrozzeria  B come il riparatore "a cui versare direttamente la somma corrisposta a titolo di risarcimento"

    Ipotizziamo, inoltre, che l'assicuratore non paghi B nei termini di legge (ciò che succede spesso e volentieri).

    A questo punto chi è legittimato a proprre il giudizio nei confronti dell'assicuratore per il mancato pagamento?

    A mio avviso solo l'autoriparatore B poichè essendo l'unico destinatario del pagamento (prevedendolo in tal senso espressamente l'art. 147 bis) è l'unico che ha interesse processuale a vedere soddisfatto il proprio credito

    Ergo non sarei così pessimista sull'avvenuta abrogazione dell'istituto della cessione del credito a favore del riparatore (della serie….saranno anche lobbies…..ma non mi sembrano proprio delle cime a redigere testi legislativi in proprio favore!).

     

     

     

     

     

  6. Domenico Giordano ha detto:

    Oramai il codice delle assicurazioni private è scritto dalle compagnie, non ho mai letto tante violazioni al diritto in un solo colpo.

    Prepariamoci ad una lenta agonia, siamo in tanti ma non contiamo nulla. Io conosco già colleghi che non riescono a pagare la cassa, mentre la gente ci vede o come dei faccendieri o come degli avvocati di ultima categoria.

    Ricordiamogli che anche la lobby degli "straccioni" conta qualcosa, basta dialogo!

    Facciamo vedere di che pasta siamo fatti!

    Astensione dalle udienze ad oltranza, anche a rischio di sanzioni. 

     

  7. l'anabbagliante del diritto ha detto:

    Ragazzi, c'è poco da girarci attorno, tira un'aria pessima;

    se anche ci fosse una ripresa economica, nulla tornerà come prima in questo settore.

    Al prossimo giro aboliranno le tabelle milanesi per introdurre quelle stilate dall'ania.

    Ormai anche le Procure fanno di tutto per sabotare i ricorsi immediati che erano un buon rimedio allo strapotere delle assicurazioni.

    Ci stanno dimostrando che il diritto è morto quando l'economia ha preso l'influenza!

    Mi consola che andranno a fondo anche quei medici venduti che, per primi,  mossi da feroce cannibalismo, si sono prestati al realizzarsi di questa situazione.

    La 990 sarà ricordata solo come una ducati.

    Un parafangaro realista

     

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