Il Tribunale di Torino analizza le criticità “equitative” delle tabelle milanesi 2022 a confronto con le romane 2019

Tribunale di Torino Sez. IV Civile Presidente S.Tassone ordinanza ex 185 cpc del 27 novembre 2922

 

(…) "rilevato, sulla base della comparazione delle due tabelle: a) che la Tabella di Roma risale ormai al 2019; b) che la Tabella di Milano è del 2022 e pertanto rispetto alla medesima la Suprema Corte non ha ancora avuto modo di pronunciarsi: c) che la Tabella di Roma è fondata unicamente su circostanze, e dunque su parametri, di natura oggettiva; d) che nella nuova Tabella di Milano 2022, come anche evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento, i primi 4 parametri sono parimenti oggettivi, mentre il quinto parametro E, relativo alla “qualità ed intensità della relazione affettiva” comporta una valutazione del giudice in relazione alle circostanze concrete acclarate in causa, valutazione che oscilla dallo 0 punti, ai 15 punti (valore medio), fino ai 30 punti (valore massimo), e sempre entro la soglia non superabile (cd. “cap”) del valore di Euro 336.500,00, introdotta dalla Tabella medesima (la quale infatti si pone come mera integrazione, sotto il profilo della liquidazione del danno da perdita parentale, delle precedenti Tabelle del 2021, onde adeguarle ai dettami della Suprema Corte);

rilevato inoltre che in relazione ai 4 parametri oggettivi l'importo che si ottiene con la Tabella di Milano è inferiore rispetto a quello che si ottiene con la Tabella di Roma; la differenza finale complessiva in aumento è data dalla considerazione -nel caso di specie nella sua misura massima- dal parametro soggettivo E della nuova Tabella milanese;

rilevato che l'applicazione del parametro E della nuova Tabella milanese 2022 comporta la possibilità della valutazione del giudice adito dal riconoscimento di 0 punti fino ad un massimo di 30, e che dunque anche in questo caso, come nella applicazione della precedente Tabella di Milano 2021, si potrebbe sostanzialmente determinare quella oscillazione tra un tetto minimo ed un tetto massimo che costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola di valutazione equitativa del danno, con il rischio di non motivare adeguatamente il passaggio logico tra le circostanze concrete evidenziate e gli importi identificati, e non una uniforme e prevedibile concretizzazione tipizzata, come auspicato dalla citata giurisprudenza della Suprema Corte;"

Categoria: In evidenza, Tutte le categorie

Invia un commento

Controllo Anti-spam *