Tribunale di Torino: evento meteo estremo non è fortuito e non esclude la garanzia. Serie storica? 200 anni
Tribunale di Torinio sez. IV civile GU Marongiu sentenza 1505 dell'11 marzo 2026
In tempi di polizze obbligatorie CAT NAT da segnalare l' interessante ldisamina del Tribunale di Torino sulla eccezione ricorrente delle imprese assicuratrici che contestano come caso fortuito fenomeni meteo estremi.
Irrilevante lo stato di emergenza meteo
La circostanza che a seguito delle piogge del luglio 2021 si sia verificato un generale stato di emergenza e che la stessa Regione Piemonte abbia deliberato, in data 1.10.2021, di chiedere il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle “piogge alluvionali, venti impetuosi e delle grandinate avvenute tra il 7 e il 31 luglio 2021” (v. doc. n. 28 parte attrice) è di per sé irrilevante ai fini della decisione atteso che la dichiarazione di emergenza viene emessa in considerazione delle importanti conseguenze che l’evento atmosferico ha avuto al suolo e sulla popolazione non contenendo – né implicando necessariamente – una valutazione in merito alle cause dei singoli dissesti riscontrati e dei danni in ipotesi subiti da ciascun cittadino
Il tempi di ritorno? Decine e decine di anni
In merito alla rilevanza dei cd. tempi di ritorno, si osserva che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche (v. Cass. 11.2.2022, n. 4588): “piogge intense e persistenti, con un tempo di ritorno stimato tra i 6 e i 15 anni, non possono essere qualificate come evento fortuito in quanto carenti dei caratteri della "eccezionalità" e della "imprevedibilità" e non sono pertanto idonee a escludere la responsabilità del custode di un canale, ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati a seguito delle relative esondazioni;…; Un evento atmosferico può essere qualificato come evento fortuito, dotato dei caratteri di eccezionalità e imprevedibilità e dunque idoneo a escludere la responsabilità del custode di una risorsa idrica, se il tempo di ritorno associato all’evento sia stimato superiore a 200 anni” (Trib Sup.Acque 18.7.2024, n. 96.).
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