Non esiste alcuna generale incapacità a deporre dei terzi trasportati che non abbiano riportato lesioni

Cassazione Sez. VI Civile Ordinanza 33536 del 15 11 2022

"…la valutazione sull'attendibilità di un teste va fatta sempre e solo "ex post", non potendo essere "aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne «ex ante» la capacità a testimoniare" (Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2015, n. 19215, Rv. 636964-01);

– che in tale valutazione aprioristica è incorso il giudice di appello, il quale — per escludere l'esame dei tesfi ha attribuito rilievo alla loro condizione di terzi trasportati, oltretutto sulla base di un "generale", supposto, difetto di capacità a testimoniare (mentre tale incapacità sussiste solo per il terzo trasportato che abbia riportato danni in     conseguenza del sinistro; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 17 luglio 2019, n. 19121, Rv. 654450-01);

– che tale condizione di incapacità, per giunta, non era rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2006, n. 11377, Rv. 590541-01), sicché il giudice, ove fosse stato effettivamente persuaso di tale incapacità, avrebbe dovuto – in difetto di eccezione di parte – dare corso comunque all'esame, salvo poi verificare, anche per tale ragione, l'attendibilità delle loro dichiarazioni (Cass. Sez. 1, sent. 18 marzo 2003, n. 3956, Rv. 561182-01; Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2012, n. 1022, Rv. 621367-01)"

 

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