Buonasera colleghi
Sono il difensore della parte ricorrente nell’ordinanza da voi pubblicata in merito al luogo ove effettuare la visita medica stragiudiziale.
Si tratta di una questione giurisprudenziale nuova che ho portato all’attenzione della Corte ed avrei piacere di confrontarmi con Voi sulla seguente questione : sussiste o meno un obbligo per il danneggiato di recarsi presso la sede indicata dalla compagnia assicurativa per l’effettuazione della visita medico-legale di rito, atteso quanto previsto dall’art. 148/3° co. Cod Ass?
La Corte si è così interlocutoriamente pronunciata:
“ …Nel caso in esame, questo collegio ravvisa una novità degna di approfondimenti propria della fattispecie relativa all'obbligo di correttezza del danneggiato, e in particolare se questo sia correlabile in modo automatico e predeterminato alla previa visita medica dettata dal codice assicurativo, nel senso che tale visita debba essere effettuata presso il domicilio dell'assicuratore, oppure se, considerato anche l'obbligo di buona fede di quest'ultimo, il danneggiato possa fruire per la visita, e in tal caso per quali specifici motivi, di un luogo diverso e da lui scelto…”
Grazie sin d’ora per il Vs. cortese interessamento
Cassazione civ. sez VI ordinanza 34950 del 17 novembre 2021 Confermata la vessatorietà delle clausole che limitano risarcimenti e indennizzi penalizzando la libera scelta del riparatore di Dario Mastria e Angelo Massimo Perrini La sentenza a quo: Tribunale di Torino GU Ferrero sez. IV Civile sentenza n. 1097 del 2020 il […]
Buonasera colleghi
Sono il difensore della parte ricorrente nell’ordinanza da voi pubblicata in merito al luogo ove effettuare la visita medica stragiudiziale.
Si tratta di una questione giurisprudenziale nuova che ho portato all’attenzione della Corte ed avrei piacere di confrontarmi con Voi sulla seguente questione : sussiste o meno un obbligo per il danneggiato di recarsi presso la sede indicata dalla compagnia assicurativa per l’effettuazione della visita medico-legale di rito, atteso quanto previsto dall’art. 148/3° co. Cod Ass?
La Corte si è così interlocutoriamente pronunciata:
“ …Nel caso in esame, questo collegio ravvisa una novità degna di approfondimenti propria della fattispecie relativa all'obbligo di correttezza del danneggiato, e in particolare se questo sia correlabile in modo automatico e predeterminato alla previa visita medica dettata dal codice assicurativo, nel senso che tale visita debba essere effettuata presso il domicilio dell'assicuratore, oppure se, considerato anche l'obbligo di buona fede di quest'ultimo, il danneggiato possa fruire per la visita, e in tal caso per quali specifici motivi, di un luogo diverso e da lui scelto…”
Grazie sin d’ora per il Vs. cortese interessamento
Cordialmente
Avv. Carlo Fontana