In Tribunale a Milano e Torino nuovamente bocciate le clausole che sanzionano la libera scelta del riparatore

Da Milano e Torino ancora conferme: lo stesso danno non può essere liquidato diversamente a seconda di chi lo ripara. Breve nota a sentenza

 

Tribunale di Milano Sez,. VI Civile GU Stefani, Sentenza 9612 del 6 12 2022 

"Sul punto la controversia attiene alla misura dello scoperto contrattuale da applicare. Secondo la difesa dell’assicuratore, poiché le riparazioni della vettura sono avvenute presso un’officina non convenzionata, si dovrebbe applicare la misura del 20%, con il minimo di euro 750, prevista dall’art. 13, lett. b), delle condizioni di polizza, anziché l’ordinaria aliquota del 15%. Tuttavia tale clausola introduce una penalizzazione in dipendenza di una scelta contrattuale dell’assicurato e quindi comporta una restrizione alla sua libertà contrattuale. Si tratta, pertanto, di una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t), codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005). Parte convenuta non ha allegato e provato che tale clausola sia stata oggetto di una trattativa tra le parti e, di conseguenza, la clausola è nulla ai sensi degli artt. 33 e 36 cod. cons."

 

 

Tribunale di Torino, sez IV Civile GU Ferrero, Sentenza 3669 del 23 9 2022

"In caso di riparazione non effettuata presso una delle carrozzerie convenzionate Vittoria la garanzia è prestata con scoperto 20%, minimo 1.500,00 e con l’applicazione del degrado d’uso” (n.d.r.: degrado d’uso, quindi, applicabile anche per veicoli immatricolati da meno di 10 anni). Trattasi di clausola che all’evidenza, per il suo contenuto, incide sulla libertà contrattuale del contraente, inducendolo l’assicurato a rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata al fine di ottenere un effettivo e totale indennizzo del danno".     (…)

"la clausola in questione, pertanto, non solo è inefficacie in quanto non specificamente approvata per iscritto, ma è altresì da reputarsi vessatoria ai sensi dell’art. 33 comma 1 Dlgs. 206/2005, oltre che, come ritenuto dal giudice di prime cure, ex art. 33 comma 2 lett. t) D.lgs. 206/2015.    (…)

"6f. Con riguardo alle ulteriori argomentazioni svolte da parte appellante per escludere la violazione delle norme dettate a tutela del consumatore, va ulteriormente va osservato che:

1) la vicenda qui è esaminata non è assimilabile a quella presa in considerazione da Cass. 11757/2018 (atteso che in quel caso era stata valutata una clausola contrattuale che imponeva l’utilizzazione di uno dei centri di autoriparazione indicati dall’impresa assicurativa ma garantiva comunque, tramite detto centro, l’integrale indennizzo del danno e ciò, tra l’altro, con inserimento della clausola, a differenza che nel caso di specie, nel frontespizio della polizza e dietro riconoscimento di vantaggi economici per il contraente);

2) con la pronuncia sopra richiamata, la Corte di Cassazione si è espressa esclusivamente su una clausola che imponeva al contraente di avvalersi per il ripristino dei danni (accettando di ottenere il risarcimento solo in forma specifica) di carrozzerie convenzionate con la compagnia assicurativa (cosiddetto servizio “Presto e Bene”) e, quindi, su una clausola differente da quella (diversa e più articolata) presente nel contratto per cui è causa (e, inoltre, come già sottolineato, non menzionata nel frontespizio della polizza); tale conclusione è avvalorata da Cass. 34950/2021, che nell’esaminare una clausola, di altro contratto, che in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata, prevedeva uno scoperto, una franchigia e un limite massimo di risarcimento, ha osservato che la pronuncia 11757/2018, riguardava altra fattispecie, non comparabile, visto che nel caso esaminato (e simile a quello qui in esame), come si legge in motivazione, “non viene in rilievo una libera scelta in forza della quale l’assicurato, stipulando il contratto, ottiene i vantaggi descritti in polizza a fronte dell’imposizione dell’obbligo di rivolgersi esclusivamente a certi soggetti, ma una limitazione della sua facoltà di scelta, derivante dalla previsione di un trattamento differenziato, quanto all’entità del risarcimento conseguibile (trattamento che non sembra bilanciato da un vantaggio di alcun tipo) a seconda che egli decida di rivolgersi ad un’autofficina indicatagli dall’assicuratore ovvero da esso stesso individuata”;    (…)

"Nel caso di specie la clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso, e pregiudizievole per l’assicurato, l’indennizzabilità del danno da atti vandalici in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005 in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto..."     (…)

il diverso trattamento dipendente dalla mera scelta della carrozzeria, a parità di evento dannoso indennizzabile, è all’evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa, non potendo ravvisarsi un interesse del cliente consumatore a vedere limitata la propria libertà di contrattazione e di libera scelta nell’ambito delle offerte di mercato;"

 

QUI IL COLLEGAMENTO AD ULTERIORE RECENTE GIURISPRUDENZA DI MERITO E Di LEGITTIMITA' CON ANALISI E COMMENTO

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