Il Tribunale di Torino: no alla decurtazione del morale che si liquida secondo le tabelle di Milano anche dopo Cass. 24164 /2020

Tribunale di Torino sez. IV Civile est. Pres. Tassone sentenza  4423 del 10 dicembre 2020

"Relativamente poi alle domande attoree di personalizzazione e di risarcimento del danno morale, osserva il Tribunale adito sulla base della recentissima sentenza della Suprema Corte n.25164/2020 che …omissis ... relativamente al danno morale, invece, la recente citata pronuncia dellaCassazionecon articolata motivazione: a)anzitutto afferma:Premessa ladiversa (e non più discutibile) ontologia del dannomorale,questa Corteha costantemente affermato (per tutte, Cass. Sez. un., 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche lunica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato lallegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto(così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di questultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento); b)poi precisache oggetto di allegazionedevono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del dannoe, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,lattività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tuttequelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica(mentre allonere di allegazionedei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramentosub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ;c)ancora evidenzia che ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde pertanto un onere probatorio parimenti ampionon solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale,e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nellimpossibilità di provare il pregiudizio dellessere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovarein seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati danimo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito, con laconseguenza per cui un attendibile criterio logicopresuntivo funzionale allaccertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto allinsorgere di una sofferenza soggettiva: tantopiù grave, difatti,sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere lesistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dallaspetto dinamicorelazionale conseguente alla lesione stessa; d)infine conclude che le Tabelle milanesiprevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, testualmente affermandoal punto 3.1.3: A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute,il giudice di merito dovrà: 1) accertare lesistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamicorelazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dellesistenza (anche) di questultimo, determinare ilquantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno,ma pervengono, (non correttamente ) allindicazione di un valore monetario complessivo(costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso)considerare solo la voce del danno biologico, depurata dallaumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidandoconseguentemente il solo danno dinamicorelazionale.Ebbene, nel caso di specielimporto complessivamente riconosciuto a titolo di danno biologico è comprensivo sia della componente di cd. danno biologico dinamicorelazionalesia del danno da (sola) sofferenza soggettiva interiore, voce questultima da ritenersi provata, e dunque liquidabile, in via presuntiva, sulla scorta delle precise allegazioni della difesa di parte attrice(che hanno trovato sostanziale conferma nelle risultanze peritali)sulla sofferenza derivante dal lungo periodo di malattia, di degenza e di riabilitazioneedallaconsapevolezza delle significative limitazionifunzionali, perduranti e nonemendabili, conseguential sinistro(importo che non si ritiene di diminuire di ulteriormente aumentare,come condivisibilmente evidenziato daiprimi commentatori alla citata decisione della Cassazione, in quanto coerente con la sofferenza soggettiva media riferibile alletà della vittima ed al suo grado di invaliditàcome accertatosulla base delle allegazioni e delle risultanze processuali) …

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Categoria: Giurisprudenza: danno alla persona, In evidenza

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