Il Tribunale di Perugia rigetta il ricorso della compagnia per la nomina di periti: vessatoria la perizia contrattule nelle polizze danni
L’art. 1469 bis e segg., d’altra parte, non sono caratterizzati dal rigore interpretativo
imposto dalla tassatività prevista nell’art.1341 c.c., dovendo in realtà essere interpretati
in linea con i principi contenuti nella Direttiva 13/93 CEE che – nell’elencare le fattispecie
di clausole abusive – vi include quelle che abbiano lo scopo di “sopprimere o limitare
l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il
consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata
da disposizioni giuridiche………” (cfr. Allegato alla Direttiva contenente l’elencazione delle
clausole abusive, lett. q): precisazione che si attaglia perfettamente al caso di specie.
Ma al di là di ciò, la clausola contenente l’obbligo di procedere a perizia contrattuale per
la valutazione dei danni –così come formulata nel caso in esame– configura gli estremi
della clausola abusiva, a maggior ragione se i principi di cui al comma 3, n. 18 di cui
sopra, vengono interpretati alla luce del principio di cui allo stesso art. 1469 bis, comma
1, secondo il quale sono comunque abusive le clausole che comportino un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
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