Il costo orario della carrozzeria lo decide il libero mercato e non il debitore. Il Tribunale di Ivrea lo spiega alla Mutua

Tribunale di Ivrea, GU Petronzi, sentenza n 1094 del 14 ottobre 2022

 

E' noto che nelle perizie estimative volte a stimare il costo delle riparazione degli autoveicoli la determinazione del danno avviene moltiplicando le ore di lavoro ritenute necessarie per il coefficiente di costo orario aziendale, cioè quel parametro che permette all'azienda di coprire tutti i costi e di realizzare il margine d'impresa. Per tale ragione è evidente la rilevanza della questione che notoriamente costituisce punto controverso. Il problema del costo orario va infatti inquadrato non certo come vaglio giudiziale della ovvia legittimità del riparatore a lavorare nel libero mercato né tantomeno sarebbe ammissibile – a fronte di un debitore escusso da un creditore – ridurre l’ammontare dei debiti altrui attraverso una sorta di inedita economia pianificata a mezzo autorità giudiziaria investendo impropriamente Giudici e/o l CTU di poteri esorbitanti quali quello di decidere a quale tariffa può lavorare un soggetto privato e in conseguena di tali scelte magari decretarne la fuoriuscita dal mercato .

Tali decisioni infatti contrasterebbero oltre che con il buonsenso anche con:
• l’art. 41 della Costituzione (“l’iniziativa economica privata è libera”);
• l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della UE (“è riconosciuta la libertà d’impresa”);
• l’art. 101 e segg. TFUE titolo VII-Capo I. Regole concorrenza.

La “questione costo orario” è infatti inquadrabile ex art. 1227 cc. attenendo alla pretesa del danneggiato di vedersi riconoscere le spese di riparazione determinate mediante applicazione di parametri di costo orario (e dei materiali di consumo) liberamente determinati e variabili ma comunque all’interno di un range di valori di mercato (e non della media matematica tra il minimo e il massimo del range che così si taglia al ribasso) come chiarito dal noto dictum della Cassazione (Cass. Civ. Sentenza n. 9942/16:“Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, condiviso in questa sede, secondo cui, poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) … secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio (Cass. 7 febbraio 1996, n. 970; v. pure Cass. 3 giugno 1977, n. 2268)”;

La sentenza del Tribunale di Ivrea si pone in linea con l'orientamento della Cassazione chiarendo ulteriormente che

"La questione nodale è dunque quella di stabilire se i prezzi applicati dalla autocarrozzeria appellante siano qualificabili quali prezzi correnti di mercato, tenuto conto del normale gioco della libera concorrenza. A tale stregua, la motivazione del giudice di prime cure risulta ineccepibilmente fare corretta applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di cassazione richiamata, ove ha affermato che la quantificazione operata dalla autocarrozzeria risulta pienamente in linea con letariffe depositate presso la CCIIAA di Biella (ambito territoriale in cui la autocarrozzeria si trova ad operare), da cui emerge un costo per la manodopera da 36,17 a 65,23 oltre iva, nel cui range perfettamente rientra il prezzo praticato dalla autocarrozzeria (pari ad euro 49,90). In un sistema economico informato al principio di libera concorrenza è il singolo operatore commerciale ad attuare le proprie strategie produttive e commerciali, dovendosi confrontare solo con il libero mercato di riferimento, vale a dire quella platea indifferenziata di potenziali clienti, che opereranno le loro scelte di preferenza, anche tenuto conto dei prezzi offerti al pubblico. E tale impostazione non muta, nei casi di cessione del credito, in cui il credito originario, anziché gravare sul cliente finale, finisce con l’incidere sull’assicurazione in virtù di specifico obbligo contrattuale, atteso che l’unico limite è appunto quello del riferimento e della compatibilità coi prezzi correnti di mercato. Poiché pertanto risulta che il corrispettivo richiesto dalla autocarrozzeria risulta in linea con quelli di mercato corrente, risulta del tutto corretta la statuizione del giudice di prime cure".

 

 

 

 

 

 

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