Statuto

STATUTO DELL’U.N.A.R.C.A
( modificato dall’assemblea Nazionale di Roma del 25 maggio 2012)

 

Art. 1 – U.N.A.R.C.A.


E’ costituita l’associazione "Unione Nazionale Avvocati della Responsabilità Civile e Assicurativa", indicata anche con l’acronimo "U.N.A.R.C.A.".
Essa ha sede in Monza via Vittorio Emanuele II nr. 52 ed ha durata illimitata.
L’Associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro.
Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e del Codice Etico dell’Associazione.

 

Art. 2 SCOPI


L’UNARCA si propone di:
a) promuovere il profilo professionale degli iscritti,  nonché la sensibilizzazione sulle tematiche della materia, della Giustizia in genere e della professione forense;
b) tutelare i diritti dei danneggiati, dei contraenti o degli assicurati nei contratti in materia di Responsabilità Civile e Assicurativa con particolare riguardo alla funzione dell’Avvocatura ed in particolare degli avvocati e dei praticanti avvocati che si occupano esclusivamente o prevalentemente di Responsabilità Civile e Assicurativa;
b) vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e contribuire a realizzare il diritto ad una effettiva difesa anche nelle fasi stragiudiziali, nonché ad un processo equo e di ragionevole durata collaborando fattivamente alla promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia;
c) Rafforzare la funzione difensiva sia nella fase stragiudiziale, sia nella fase giurisdizionale statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie su base volontaria
d) Diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche;
e) Promuovere lo sviluppo delle competenze forensi, in particolare nell’ambito della Responsabilità Civile e delle Assicurazioni e l’armonizzazione delle normative sia nell’Unione Europea, sia in campo internazionale;
f) Rappresentare, a livello nazionale e europeo, agli organi politici e nei rapporti con gli organi istituzionali dell’Avvocatura, le istanze e le esigenze dei danneggiati, dei contraenti o degli assicurati, nonché degli avvocati che costoro tutelano;
g) Promuovere la solidarietà e la collaborazione professionale fra gli associati affinché gli stessi si impegnino ad offrire ai colleghi appartenenti ad altri fori i servizi di assistenza e domiciliazione, richiedendo ai medesimi solo il rimborso delle spese sostenute e dei diritti ai minimi di tariffa.
Per raggiungere tali scopi, l’UNARCA, senza fine di lucro, organizza attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; propone soluzioni, anche normative, in relazione all’evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense, svolge funzioni di rappresentanza e di difesa, sia in forma collettiva che singola, degli interessi degli associati e degli avvocati in genere e li tutela nello svolgimento dell’attività forense; istituisce e/o gestisce, sia direttamente che indirettamente, biblioteche e sale di lettura, promuove convegni e viaggi sia di studio che turistici; potrà inoltre svolgere ogni altra attività inerente lo scopo sociale.

 

Art. 3 – PATRIMONIO


Il patrimonio dell’UNARCA è costituito dal fondo comune con i contributi versati dagli associati, dai contributi devoluti da terzi e dai beni acquisiti.

 

Art. 4 – ADESIONE


L’Associazione si compone di soci fondatori e ordinari.
Sono fondatori i Soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione ed ordinari quelli che aderiranno successivamente.
Possono aderire all’Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati. Il numero dei soci è illimitato.
Tutti gli associati esercitano l’elettorato attivo e passivo.
La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Presidente o al Vice Presidente. In caso di rigetto della domanda, l’aspirante può proporre ricorso all’assemblea al Consiglio direttivo che decide nella sua prima riunione.
L’adesione comporta il pagamento di una quota deliberata dall’assemblea.

 

Art. 5 – ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO


I Soci cesseranno di appartenere all’Associazione:
Ø per recesso;
Ø per decadenza;
Ø per espulsione.
La decadenza è pronunciata nei confronti del socio che non sia più iscritto, per qualsiasi ragione all’albo avvocati o al registro praticanti..
L’espulsione è adottata nei confronti del socio che:
a) Non ottemperi o comunque violi le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti ovvero delle deliberazioni o delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) In qualunque modo arrechi danno materiale o morale all’Associazione;
c) Versi in stato di incompatibilità;
d) Sia riconosciuto colpevole con sentenza anche non definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, la morale, la persona o il patrimonio;
e) Sia radiato dall’Albo professionale.
Il socio viene sospeso cautelativamente fino all’accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, che possano danneggiare moralmente o materialmente l’Associazione.
I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente.
Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci.
Il socio può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, all’assemblea che decide nella sua prima riunione successiva.
Il socio espulso non potrà più fare parte dell’Associazione salvo che, nel caso previsto dalla precedente lettera d), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

 

Art. 6 – ORGANI


Sono organi permanenti dell’UNARCA:
§ l’Assemblea;
§ il Presidente;
§ il Vice-Presidente
§ il Consiglio Direttivo
§ i Responsabili regionali e/o Provinciali
§ il Segretario.

 

Art. 7 – ASSEMBLEA NAZIONALE


L’assemblea ordinaria si tiene ogni anno di regola entro il mese di dicembre, ed è composta da tutti i soci.
L’assemblea si riunisce in sede straordinaria, su iniziativa del Presidente, del vice presidente  o su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio o di almeno un decimo degli associati, non oltre trenta giorni dalla richiesta.
In mancanza essa è senza indugio convocata dagli stessi promotori o ai sensi del codice civile.
Hanno diritto ad essere convocati all’assemblea i soci dell’anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l’anno in corso.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere affissa almeno 15 giorni prima della data fissata presso la sede sociale nonché pubblicata sul sito internet dell’associazione con l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega ad altro associato.
Nessun intervenuto può avere più di tre deleghe.
L’Assemblea in sede ordinaria:
– discute e delibera sulla relazione del presidente;
– discute e delibera sul bilancio finanziario consuntivo e su quello preventivo;
– elegge il Presidente il vice Presidente e il segretario;
– discute e delibera su ogni eventuale argomento all’ordine del giorno proposto dal Consiglio sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei soci.

 

Art. 8 DELIBERAZIONI


Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega.
Le elezioni del Presidente, del vice Presidente e del segretario vengono fatte a scrutinio segreto o per acclamazione. Le deliberazioni concernenti l’espulsione o la sospensione possono essere adottate a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza degli associati intervenuti.
I soci che versino in conflitto di interesse non possono partecipare alla votazione.

 

Art. 9 – ORGANI E RAPPRESENTANZA


Gli organi dell’Associazione, sono eletti per un triennio e sono rieleggibili. Il Presidente:
ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati e ne dirige i lavori;
presenta annualmente, anche solo oralmente, all’Assemblea la relazione finanziaria e sull’attività svolta;
dispone gli incassi ed i pagamenti, potendo provvedere autonomamente agli stessi, ed adotta i provvedimenti per l’ordinata attività dell’Associazione.
Esegue le deliberazioni degli altri organi sociali.
In caso di urgenza adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo al quale deve sottoporli per la ratifica nella prima riunione successiva.
Se nel corso del triennio viene a mancare per qualunque causa, il vice presidente o, in mancanza, il componente del Consiglio più anziano d’età convoca senza indugio l’assemblea degli associati per l’elezione del Presidente che resterà in carica tre anni.

 

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori che ne facciano richiesta oltre il Presidente e da non meno di due membri nominati dal Presidente, dal vice Presidente e dal Segretario.
Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci dell’U.N.A.R.C.A.
In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo nel corso del triennio dall’elezione, gli altri provvedono alla sostituzione mediante cooptazione. Il subentrato resta in carica per il residuo periodo, fino alla scadenza dell’originario mandato e scadrà unitamente a quelli rimasti in carica.
Il Consiglio Direttivo provvede allo sviluppo ed all’indirizzo generale dell’Associazione, attua i deliberati dell’Assemblea, sovraintende e provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria; sottopone per l’approvazione dell’assemblea i bilanci consuntivi e preventivi dell’attività corredati dalla relazione del presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 

 

Art. 11 – SEGRETARIO NAZIONALE


Il Segretario esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario degli associati ed il tesseramento, predispone gli elementi contabili del bilancio consuntivo e di quello di previsione.
Art. 12 – RESPONSABILI REGIONALI E/O PROVINCIALI
I Responsabili regionali e/o Provinciali, nominati dal Presidente, hanno il compito di promuovere e sviluppare l’associazione all’interno della regione di propria competenza. Autorizzano l’apertura di sezioni locali in ambito regionale. Hanno facoltà di organizzare tutte quelle attività territoriali idonee al raggiungimento degli scopi statutari. In ogni regione possono essere, altresì, nominati più delegati provinciali, uno per ogni provincia. Le sedi territoriali dell’UNARCA coincidono di norma con lo studio del responsabile Regionale e/o Provinciale, salvo diversa indicazione di quest’ultimo.

 

Art. 13 – DEPOSITI E CASSA

L’Associazione deve depositare le somme di denaro di cui dispone in conti correnti o libretti di risparmio intestati impersonalmente alla stessa associazione presso banche o uffici postali od in titoli di Stato, salvo una cassa per le spese correnti.

 

Art. 14 – RIMBORSI SPESE


Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non danno luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’associazione; spese che devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Vice-Presidente.

 

Art. 15 – MODIFICHE STATUTARIE


Tutte le modifiche allo Statuto entrano in vigore immediatamente.