Il Consiglio dei Ministri approva Decreto Legge a favore delle Compagnia e a danno dei danneggiati e degli autoriparatori

Questo il comunicato del Consiglio dei Ministri del 13.12.2013, con cui si riporta il testo del Decreto Legge ove si prendono provvedimenti in tema di R.C.A..

Scatola nera, riparazione in forma specifica, divieto di cessione del credito, obbligo di denuncia del sinistro entro 90 giorni, non potranno più essere sentiti i testimoni non indicati nella C.A.I. Queste le nefaste decisioni "pro compagnie" del governo che, come dato certo, porteranno alla chiusura di tutti gli autoriparatori non convenzionati con le compagnie.

Attuazione di disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto 
Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Tali compagnie, però, incorreranno in una serie di sanzioni pecuniarie ogni volta in cui violeranno i nuovi obblighi posti a tutela degli assicurati e, più in generale, del mercato. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiranno nel Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di:

  • installazione scatola nera: l’assicurazione ha la facoltà di proporre tale installazione all’assicurato, in sede di stipula del contratto. Se acconsente, l’assicurato fruisce di uno sconto di almeno il 7 per cento;
  • risarcimento del danno in forma specifica: l’impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di società di riparazione convenzionate; l’assicurato può comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverà direttamente dall’assicurazione la somma dovuta. La compagnia che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto. Il risarcimento in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 per cento. In alcune aree ove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autorità giudiziaria), la riduzione non è inferiore al 10 per cento;
  • non cedibilità del diritto al risarcimento del danno: tale divieto scaturisce dall’esigenza di impedire accordi “fraudolenti” tra cedente (danneggiato) e cessionario (es. carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al risarcimento del danno) la cui entità aumenta “artificiosamente” in sede di fatturazione dei lavori. Con tale intervento normativo il credito sarà cedibile solo con l’assenso della compagnia. Se la compagnia non acconsente alla cessione, però, l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento;
  • riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale – che le assicurazioni devono obbligatoriamente proporre – in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento. Per tutti i casi previsti e per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una sanzione pecuniaria, applicata dall’IVASS, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 40.000 euro; inoltre, all’assicurato spetterà di diritto la riduzione del premio.

Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d’informazione e trasparenza (che si sostanziano anzitutto in pubblicazioni sul sito internet dell’impresa, in comunicazioni all’IVASS e al Ministero dello sviluppo economico o in comunicazioni da rendere all’assicurato in sede di stipula del contratto) la cui violazione è sanzionata pecuniariamente (da 1.000 a 10.000 euro). Le informazioni che la compagnia è tenuta ad effettuare riguardano, a seconda dei casi:

  • l’entità della riduzione effettuata del premio;
  • l’obbligo di comunicare al contraente l’intenzione di non avvalersi delle facoltà previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento): ciò perché sia data la possibilità all’assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se è sua intenzione stipulare un contratto che prevede l’inserimento della clausola contrattuale. Tale obbligo è profondamente innovativo in termini di trasparenza e di agevolazione della mobilità tra assicurazioni.

Per quanto riguarda la lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, assumono particolare rilevanza le disposizioni introdotte in materia testimoniale in caso di sinistri. Viene sancito il principio in base al quale, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute nel luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. L’identificazione avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Inoltre in corso di giudizio, il giudice, ove riscontri la presenza di testimoni che negli ultimi tre anni siano stati testimoni in almeno tre cause nel settore di infortunistica stradale, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente. Ciò per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, per verificare l’attendibilità del testimone e per assumere eventuali misure coercitive. Sono previsti poteri di controllo e monitoraggio dell’IVASS sull’osservanza di tutte le prescrizioni, su cui l’Istituto relazionerà in Parlamento. Le disposizioni approvate dal Governo introducono poi un termine di decadenza per le proposte di risarcimento. Vengono inoltre previsti termini più lunghi nell’ambito del procedimento di risarcimento; in particolare, è innalzata da 5 a 10 giorni la disponibilità dell’impresa di assicurazione ad ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine la particolare procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela contro il danneggiato) prevista nel caso siano stati accertati l’esistenza di significativi parametri per temere fenomeni fraudolenti è estesa anche in presenza di altri indicatori di frode, quali ad esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola nera).Attuazione di disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto 

Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Tali compagnie, però, incorreranno in una serie di sanzioni pecuniarie ogni volta in cui violeranno i nuovi obblighi posti a tutela degli assicurati e, più in generale, del mercato. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiranno nel Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di:

  • installazione scatola nera: l’assicurazione ha la facoltà di proporre tale installazione all’assicurato, in sede di stipula del contratto. Se acconsente, l’assicurato fruisce di uno sconto di almeno il 7 per cento;
  • risarcimento del danno in forma specifica: l’impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di società di riparazione convenzionate; l’assicurato può comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverà direttamente dall’assicurazione la somma dovuta. La compagnia che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto. Il risarcimento in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 per cento. In alcune aree ove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autorità giudiziaria), la riduzione non è inferiore al 10 per cento;
  • non cedibilità del diritto al risarcimento del danno: tale divieto scaturisce dall’esigenza di impedire accordi “fraudolenti” tra cedente (danneggiato) e cessionario (es. carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al risarcimento del danno) la cui entità aumenta “artificiosamente” in sede di fatturazione dei lavori. Con tale intervento normativo il credito sarà cedibile solo con l’assenso della compagnia. Se la compagnia non acconsente alla cessione, però, l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento;
  • riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale – che le assicurazioni devono obbligatoriamente proporre – in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento. Per tutti i casi previsti e per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una sanzione pecuniaria, applicata dall’IVASS, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 40.000 euro; inoltre, all’assicurato spetterà di diritto la riduzione del premio.

Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d’informazione e trasparenza (che si sostanziano anzitutto in pubblicazioni sul sito internet dell’impresa, in comunicazioni all’IVASS e al Ministero dello sviluppo economico o in comunicazioni da rendere all’assicurato in sede di stipula del contratto) la cui violazione è sanzionata pecuniariamente (da 1.000 a 10.000 euro). Le informazioni che la compagnia è tenuta ad effettuare riguardano, a seconda dei casi:

  • l’entità della riduzione effettuata del premio;
  • l’obbligo di comunicare al contraente l’intenzione di non avvalersi delle facoltà previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento): ciò perché sia data la possibilità all’assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se è sua intenzione stipulare un contratto che prevede l’inserimento della clausola contrattuale. Tale obbligo è profondamente innovativo in termini di trasparenza e di agevolazione della mobilità tra assicurazioni.

Per quanto riguarda la lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, assumono particolare rilevanza le disposizioni introdotte in materia testimoniale in caso di sinistri. Viene sancito il principio in base al quale, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute nel luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. L’identificazione avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Inoltre in corso di giudizio, il giudice, ove riscontri la presenza di testimoni che negli ultimi tre anni siano stati testimoni in almeno tre cause nel settore di infortunistica stradale, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente. Ciò per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, per verificare l’attendibilità del testimone e per assumere eventuali misure coercitive. Sono previsti poteri di controllo e monitoraggio dell’IVASS sull’osservanza di tutte le prescrizioni, su cui l’Istituto relazionerà in Parlamento. Le disposizioni approvate dal Governo introducono poi un termine di decadenza per le proposte di risarcimento. Vengono inoltre previsti termini più lunghi nell’ambito del procedimento di risarcimento; in particolare, è innalzata da 5 a 10 giorni la disponibilità dell’impresa di assicurazione ad ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine la particolare procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela contro il danneggiato) prevista nel caso siano stati accertati l’esistenza di significativi parametri per temere fenomeni fraudolenti è estesa anche in presenza di altri indicatori di frode, quali ad esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola nera).Attuazione di disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto 

Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Tali compagnie, però, incorreranno in una serie di sanzioni pecuniarie ogni volta in cui violeranno i nuovi obblighi posti a tutela degli assicurati e, più in generale, del mercato. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiranno nel Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di:

  • installazione scatola nera: l’assicurazione ha la facoltà di proporre tale installazione all’assicurato, in sede di stipula del contratto. Se acconsente, l’assicurato fruisce di uno sconto di almeno il 7 per cento;
  • risarcimento del danno in forma specifica: l’impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di società di riparazione convenzionate; l’assicurato può comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverà direttamente dall’assicurazione la somma dovuta. La compagnia che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto. Il risarcimento in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 per cento. In alcune aree ove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autorità giudiziaria), la riduzione non è inferiore al 10 per cento;
  • non cedibilità del diritto al risarcimento del danno: tale divieto scaturisce dall’esigenza di impedire accordi “fraudolenti” tra cedente (danneggiato) e cessionario (es. carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al risarcimento del danno) la cui entità aumenta “artificiosamente” in sede di fatturazione dei lavori. Con tale intervento normativo il credito sarà cedibile solo con l’assenso della compagnia. Se la compagnia non acconsente alla cessione, però, l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento;
  • riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale – che le assicurazioni devono obbligatoriamente proporre – in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento. Per tutti i casi previsti e per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una sanzione pecuniaria, applicata dall’IVASS, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 40.000 euro; inoltre, all’assicurato spetterà di diritto la riduzione del premio.

Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d’informazione e trasparenza (che si sostanziano anzitutto in pubblicazioni sul sito internet dell’impresa, in comunicazioni all’IVASS e al Ministero dello sviluppo economico o in comunicazioni da rendere all’assicurato in sede di stipula del contratto) la cui violazione è sanzionata pecuniariamente (da 1.000 a 10.000 euro). Le informazioni che la compagnia è tenuta ad effettuare riguardano, a seconda dei casi:

  • l’entità della riduzione effettuata del premio;
  • l’obbligo di comunicare al contraente l’intenzione di non avvalersi delle facoltà previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento): ciò perché sia data la possibilità all’assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se è sua intenzione stipulare un contratto che prevede l’inserimento della clausola contrattuale. Tale obbligo è profondamente innovativo in termini di trasparenza e di agevolazione della mobilità tra assicurazioni.

Per quanto riguarda la lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, assumono particolare rilevanza le disposizioni introdotte in materia testimoniale in caso di sinistri. Viene sancito il principio in base al quale, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute nel luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. L’identificazione avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Inoltre in corso di giudizio, il giudice, ove riscontri la presenza di testimoni che negli ultimi tre anni siano stati testimoni in almeno tre cause nel settore di infortunistica stradale, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente. Ciò per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, per verificare l’attendibilità del testimone e per assumere eventuali misure coercitive. Sono previsti poteri di controllo e monitoraggio dell’IVASS sull’osservanza di tutte le prescrizioni, su cui l’Istituto relazionerà in Parlamento. Le disposizioni approvate dal Governo introducono poi un termine di decadenza per le proposte di risarcimento. Vengono inoltre previsti termini più lunghi nell’ambito del procedimento di risarcimento; in particolare, è innalzata da 5 a 10 giorni la disponibilità dell’impresa di assicurazione ad ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine la particolare procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela contro il danneggiato) prevista nel caso siano stati accertati l’esistenza di significativi parametri per temere fenomeni fraudolenti è estesa anche in presenza di altri indicatori di frode, quali ad esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola nera).Attuazione di disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto 

Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Tali compagnie, però, incorreranno in una serie di sanzioni pecuniarie ogni volta in cui violeranno i nuovi obblighi posti a tutela degli assicurati e, più in generale, del mercato. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiranno nel Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di:

  • installazione scatola nera: l’assicurazione ha la facoltà di proporre tale installazione all’assicurato, in sede di stipula del contratto. Se acconsente, l’assicurato fruisce di uno sconto di almeno il 7 per cento;
  • risarcimento del danno in forma specifica: l’impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di società di riparazione convenzionate; l’assicurato può comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverà direttamente dall’assicurazione la somma dovuta. La compagnia che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto. Il risarcimento in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 per cento. In alcune aree ove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autorità giudiziaria), la riduzione non è inferiore al 10 per cento;
  • non cedibilità del diritto al risarcimento del danno: tale divieto scaturisce dall’esigenza di impedire accordi “fraudolenti” tra cedente (danneggiato) e cessionario (es. carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al risarcimento del danno) la cui entità aumenta “artificiosamente” in sede di fatturazione dei lavori. Con tale intervento normativo il credito sarà cedibile solo con l’assenso della compagnia. Se la compagnia non acconsente alla cessione, però, l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento;
  • riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale – che le assicurazioni devono obbligatoriamente proporre – in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento. Per tutti i casi previsti e per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una sanzione pecuniaria, applicata dall’IVASS, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 40.000 euro; inoltre, all’assicurato spetterà di diritto la riduzione del premio.

Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d’informazione e trasparenza (che si sostanziano anzitutto in pubblicazioni sul sito internet dell’impresa, in comunicazioni all’IVASS e al Ministero dello sviluppo economico o in comunicazioni da rendere all’assicurato in sede di stipula del contratto) la cui violazione è sanzionata pecuniariamente (da 1.000 a 10.000 euro). Le informazioni che la compagnia è tenuta ad effettuare riguardano, a seconda dei casi:

  • l’entità della riduzione effettuata del premio;
  • l’obbligo di comunicare al contraente l’intenzione di non avvalersi delle facoltà previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento): ciò perché sia data la possibilità all’assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se è sua intenzione stipulare un contratto che prevede l’inserimento della clausola contrattuale. Tale obbligo è profondamente innovativo in termini di trasparenza e di agevolazione della mobilità tra assicurazioni.

Per quanto riguarda la lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, assumono particolare rilevanza le disposizioni introdotte in materia testimoniale in caso di sinistri. Viene sancito il principio in base al quale, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute nel luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. L’identificazione avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Inoltre in corso di giudizio, il giudice, ove riscontri la presenza di testimoni che negli ultimi tre anni siano stati testimoni in almeno tre cause nel settore di infortunistica stradale, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente. Ciò per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, per verificare l’attendibilità del testimone e per assumere eventuali misure coercitive. Sono previsti poteri di controllo e monitoraggio dell’IVASS sull’osservanza di tutte le prescrizioni, su cui l’Istituto relazionerà in Parlamento. Le disposizioni approvate dal Governo introducono poi un termine di decadenza per le proposte di risarcimento. Vengono inoltre previsti termini più lunghi nell’ambito del procedimento di risarcimento; in particolare, è innalzata da 5 a 10 giorni la disponibilità dell’impresa di assicurazione ad ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine la particolare procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela contro il danneggiato) prevista nel caso siano stati accertati l’esistenza di significativi parametri per temere fenomeni fraudolenti è estesa anche in presenza di altri indicatori di frode, quali ad esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola nera).

Categoria: Articoli e commenti, Attività legislative, In evidenza

Commenti (8)

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  1. http://wooproduct.com/ 28 Marzo 2014
  1. romeo ha detto:

    più che un d.l. sembra un colpo di mano del mondo assicurativo.

    l'assicurato a fronte di uno sconto apparente deve rinunciare ad una serie di diritti.

    le società assicuratrici a loro libero arbitrio decidono la forma di risarcimento che intendono riconoscere sovvertendo il principio del risarcimento ex art. 2043, non si può cedere il credito cancellando una miriade di pronunce anche della Cassazione. I testimoni non possono testimoniare per più di tre volte pena la segnalazione all'AG ( vige il principio della colpevolezza e non dell'innocenza ????? ) Viva i politici , le assicurazioni e le banche . Meglio dire Viva "loro" , chi comanda !!!!!    poveri noi

  2. Avv Marco Tancredi ha detto:

    Vergogna, neppure un caprone avrebbe potuto fare di peggio…un insulto alla legalità e al nostro sistema giuridico!

    Avv. Marco Tancredi ( Torino ).

  3. Roberto ha detto:

    Un Legislatore vessatorio: un sostema di questo genere mi pare di dubbia compatibilità costituzionale e di coerenza col diritto comunitario.

    Vermanente scandaloso.

  4. Andrea ha detto:

    Peggio di così…..

    Perchè non ci obbligano a rottamare il mezzo in caso di sinistro di qualsiasi entità ed a ricomperarlo, ma solo dal gruppo Fiat???

    Nel prossimo D.l. ci metteremo anche l'abrogazione della categoria degli avvocati?

    CHE PAESE DI MERDA

  5. Alessandro ha detto:

    A cosa serve insegnare diritto all'Università,  sostenere un iter durissimo per accedere alla professione di Avvocato (e/o per entrare in magistratura) per poi doversi confrontare con testi legislativi che denotano la conoscenza del processo e del diritto sostanziale pari a quella di uno studente di prima ragioneria?(con tutto il rispetto per i ragionieri che si sentiranno offesi dall'accostamento ovviamente….)

    Ci sono dei passaggi nelle norme ai limiti del grottesco e/o della barzelletta da raccontare durante una cena conviviale.. 

    Svegliamoci da quest'incubo per favore…è ORA DI PROVOCARE NON SOLO "MANIFESTAZIONI DI PIAZZA" ma anche di far capire all'OPINIONE PUBBLICA IN GIORNALI, TV, SITI INTERNET COME QUESTO   che il cittadino sta subendo in questi anni UN GRAVISSIMO ARRETRAMENTO DELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI (di fatto il danneggiato sta diventando per il nostro sistema un "rompiscatole")

    Finchè autoalimenteremo solo  tra noi pochi eletti (avvocati, magistrati etc.) il nostro sdegno il risultato sarà quello di avere testi avvolti da sconcertante ipocrisia come questo.

    E' ora di organizzarsi e far capire che LE ASSICURAZIONI FANNO LE VITTIME CIò PER CUI SONO CARNEFICI

    Alessandro

    ps: poi,magari, qualcuno spieghi che i premi assicurativi  lievitano anche per le gravi negligenze delle compagnie che determinano spese giudiziali, sanzioni isvap etc.

  6. Alessandro ha detto:

    ….obbligo di rivolgersi a carrozzerie convenzionate,a medici legali retribuiti direttamente dalla compagnia…a quando la creazione della figura del magistrato fiduciario della compagnia?

    Che pena 

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